IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore - convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - disposizioni sull'ordinamento universitario - e successive modificazioni; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica ed organizzativa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, relativa alle norme sul pi- ano triennale di sviluppo dell'Universita' e per l'attuazione del pi- ano quadriennale 1986-90; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 - determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica; Considerata l'opportunita' di procedere alla revisione degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico; Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale espressi nelle adunanze del 19 novembre 1993, del 18 marzo, del 20 maggio, del 15 giugno e del 15 settembre 1994; Sentita la federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri; Ritenuta la necessita' di modificare la tabella I, allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni, e di aggiungere dopo la tabella XLV/1, la tabella XLV/2 recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico; Decreta: Art. 1. All'elenco delle lauree e diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunti i seguenti diplomi di specializzazione: diploma di spec.ne in anatomia patologica; diploma di spec.ne in cardiochirurgia; diploma di spec.ne in cardiologia; diploma di spec.ne in chirurgia generale; diploma di spec.ne in chirurgia maxillo-facciale; diploma di spec.ne in chirurgia pediatrica; diploma di spec.ne in chirurgia plastica e ricostruttiva; diploma di spec.ne in chirurgia toracica; diploma di spec.ne in ematologia; diploma di spec.ne in gastroenterologia; diploma di spec.ne in ginecologia ed ostetricia; diploma di spec.ne in igiene e medicina preventiva; diploma di spec.ne in malattie infettive; diploma di spec.ne in medicina del lavoro; diploma di spec.ne in medicina fisica e riabilitazione; diploma di spec.ne in medicina nucleare; diploma di spec.ne in medicina tropicale; diploma di spec.ne in microbiologia e virologia; diploma di spec.ne in neurochirurgia; diploma di spec.ne in neurologia; diploma di spec.ne in neuropsichiatria infantile; diploma di spec.ne in oftalmologia; diploma di spec.ne in oncologia; diploma di spec.ne in ortopedia e traumatologia; diploma di spec.ne in otorinolaringoiatria; diploma di spec.ne in patologia clinica; diploma di spec.ne in pediatria; diploma di spec.ne in psichiatria; diploma di spec.ne in urologia.